Art. 1

Denominazione e Natura

È costituita l’associazione di promozione sociale, senza fini
di lucro, denominata “ZONE ONLUS”, qui di seguito chiamata
anche Associazione. L’Associazione ha sede legale in Firenze,
Via Senese N. 285. L’Associazione può costituire sedi
distaccate. La sede legale potrà essere trasferita su
decisione dell’Assemblea degli associati con il voto
favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento facciano parte della medesima ed
unitaria struttura.

L’Associazione può promuovere la nascita di, e affiliarsi o
gemellarsi con, analoghe associazioni straniere e non in
regime di parità, condividendo strumenti, denominazioni e ogni
altro aspetto ritenuto opportuno dall’Assemblea degli
Associati con l’esclusione delle risorse economiche; tale
affiliazione è possibile e resta valida sempre che le
associazioni partner condividano le finalità e i valori
fondanti il presente Statuto, secondo la cultura e le modalità
proprie delle comunità di appartenenza, nel rispetto dei
valori democratici e del valore della Pace.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce
nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico
italiano.

L’Associazione è ONLUS ai sensi e per gli effetti dell’art.10,
punto 8, della Legge 4.12.97 n.460.

Art. 2

Finalità

L’Associazione non ha carattere confessionale od etnico,
trascende ogni schieramento politico e geopolitico, ha per
scopo la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
con esclusione dell’attività di cui al D.Lgs. 22/1997, ed in
particolare ha le seguenti finalità:

a) promuovere e sostenere uno sviluppo endogeno duraturo e
sostenibile che possa garantire il miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni sfavorite, l’acquisizione
di conoscenza e l’accesso alle risorse necessarie per un
dignitoso tenore di vita, nel rispetto e nella valorizzazione
delle risorse territoriali e dell’identità culturale dei
luoghi per raggiungere un equilibrio di lungo periodo tra
ambiente naturale e ambiente antropico;

b) responsabilizzare e migliorare la partecipazione
dell’attuale strumento di Cooperazione allo Sviluppo;

c) migliorare le relazioni e i contatti, anche attraverso
forme alternative di comunicazione e di interscambio tra gli
attori, locali, nazionali e internazionali della Cooperazione
allo Sviluppo.

Nell’ambito delle indicate finalità, l’Associazione intende
perseguire lo Sviluppo Autosostenibile nel Nord e Sud del
Mondo, attraverso l’acquisizione di conoscenze, la diffusione
delle informazioni, la ricerca, la sensibilizzazione, la
formazione, la progettazione e la valutazione di programmi ed
interventi, l’implementazione di azioni e progetti nel campo
della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale,
dell’ingegneria civile ed ambientale, dell’architettura e
dell’edilizia.

Per il conseguimento delle proprie finalità l’Associazione si
propone di impegnarsi nelle seguenti attività:

a) promuovere un approccio di natura responsabile e
partecipativo alla Cooperazione allo Sviluppo;

b) promuovere e sviluppare una nuova operatività e
comunicabilità tra gli attori dello sviluppo anche attraverso
il sostegno, la formazione e il coordinamento di network di
associazioni, organizzazioni e istituzioni di tutto il mondo
operanti nel settore della Cooperazione allo Sviluppo;

c) fornire assistenza e consulenza alle attività di
cooperazione delle ONG, delle associazioni e cooperative,
degli Enti e strutture pubbliche e private, italiane od
estere, purché queste siano tese alle finalità di cui
all’art.3;

d) organizzare attività ed eventi di sensibilizzazione e di
educazione al concetto di sviluppo autosostenibile utilizzando
appropriati mezzi di informazione ed educazione;

e) promuovere sostenere ed organizzare azioni quali
esposizioni, forum e conferenze, tese al coinvolgimento del
pubblico e degli organismi ed istituzioni pubbliche e/o
private, suscettibili di contribuire al raggiungimento delle
finalità dell’Associazione;

f) promuovere tutte le iniziative utili ad apprendere,
approfondire, aggiornare le conoscenze teoriche e tecniche
degli associati, considerate necessarie al conseguimento delle
finalità stesse;

g) svolgere attività di ricerca scientifica diretta
all’individuazione di nuove forme e strumenti di operatività
rispondenti alla nuova multidimensionalità del concetto di
sviluppo autosostenibile e relativa alle tematiche connesse
con l’oggetto;

h) promuovere sostenere ed organizzare iniziative di
formazione, quali: pubblicazione di testi, corsi di
formazione, tirocini e stages, seminari, master e quant’altro
possa essere considerato necessario per il raggiungimento
pieno e completo delle finalità dell’Associazione;

i) divulgare le esperienze maturate, attraverso lo scambio di
conoscenze, servizi e opere con tutti gli attori coinvolti e
con organismi nazionali ed internazionali;

j) elaborare e aggiornare costantemente la struttura
organizzativa e amministrativa dell’Associazione per il
perseguimento degli obiettivi statutari.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle
di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.

Art. 3

Limiti

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli
aderenti all’Associazione.

Lo Statuto può essere modificato con deliberazione della
Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto di
cui all’art.16. La forma democratica dell’Associazione non può
essere modificata.

Gli associati hanno tutti uguali diritti.

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri
associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
L’Associazione può, inoltre, servirsi di lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti
strettamente necessari a garantire il regolare funzionamento
dell’Associazione stessa e/o la qualificazione e
specializzazione degli interventi, in particolare all’estero,
anche ricorrendo a propri associati.

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con
delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote e dai
contributi degli Associati, dalle erogazioni liberali degli
associati e di terzi, dalle offerte, eredità, donazioni e
legati, da contributi dello Stato, delle regioni, di enti
locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari, da contributi dell’Unione
Europea e di organismi internazionali, da contributi erogati
da enti pubblici e/o privati, comprese entrate derivanti da
attività commerciali marginali quali la sponsorizzazione o la
partnership con organismi pubblici o privati.

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per il
funzionamento e lo svolgimento delle attività.

I proventi dell’Associazione possono anche derivare da
prestazioni di servizi convenzionati, dalle cessioni di beni e
servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali, da collaborazioni professionali con
organizzazioni non governative, enti pubblici e/o privati,
istituti specializzati italiani od esteri mediante la
stipulazione di convenzioni o contratti, affidamento di
incarichi o in qualsiasi altra forma idonea, a condizione che
siano coerenti con le finalità del presente Statuto e permesse
dalla legge.

I proventi dell’Associazione possono derivare anche da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi. Sono ammesse anche
le altre forme di entrata permesse dalla legge, compatibili
con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione
sociale e accettate dall’Associazione.

L’Associazione può non ammettere contributi erogati per
finalità contrarie o incompatibili con quelle del presente
Statuto, o erogati da enti o persone che perseguono o hanno
perseguito finalità contrarie o incompatibili con i valori
fondanti l’Associazione. La non ammissione di contributi viene
deliberata dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice dei
suoi componenti riuniti in seduta plenaria e deve essere
motivata.

L’Associazione è senza fini di lucro, pertanto i proventi
delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra
gli associati, neanche in forme indirette. L’eventuale avanzo
di gestione deve essere reinvestito nei due esercizi
successivi a favore di attività istituzionali statutariamente
previste.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito
dal Consiglio Esecutivo.

Art. 5

Associati

Gli Associati si distinguono in fondatori e aderenti. Sono
Associati fondatori colori i quali hanno fondato e firmato
l’atto costitutivo. Sono Associati aderenti tutti coloro che
hanno accettato le finalità e gli obblighi previsti da questo
Statuto, previa richiesta scritta accolta dal Consiglio
Esecutivo. Gli Associati fondatori e aderenti sono associati
con diritti e obblighi di cui all’art.8. Gli Associati
fondatori continuano a far parte dell’Associazione anche se
non rivestono cariche sociali, salvo le ipotesi previste dagli
art.10 e 11.

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Associati,
sia le persone fisiche che gli enti e/o le associazioni.
Solo in caso di gravi motivi l’Associato può essere sospeso
dal Consiglio Esecutivo per un massimo di tre mesi,
rinnovabili. L’Associato sospeso continua ad appartenere
all’Associazione ma non può svolgere attività in nome
dell’Associazione né partecipare alle riunioni del Consiglio
Esecutivo o dell’Assemblea; è lasciata facoltà al Consiglio
Direttivo stabilire, nell’atto di sospensione, la facoltà del
sospeso di presenziare a gruppi di lavoro di cui già faccia
parte, comunque senza diritto di voto.

L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un
periodo temporaneo.

Sono denominati Sostenitori o Simpatizzanti, e rimangono
distinti dagli Associati, le persone o enti o gruppi che
partecipano volontariamente all’attività dell’Associazione,
offrendo contributi, finanziamenti e/o collaborazione, senza
acquisire la qualifica di Associato.

Lo status di Associato non può essere trasmesso a terzi per
atto inter vivos.

Art. 6

Diritti e obblighi degli Associati

Ogni Associato è tenuto a versare annualmente entro il 31
Gennaio di ogni anno la quota sociale il cui ammontare viene
deciso dal Consiglio Esecutivo. L’Associato moroso che intende
versare la quota associativa annuale ha 60 (sessanta) giorni
liberi di tempo per farlo: in tale caso sarà tenuto a versare
oltre all’anzidetta quota sociale anche una maggiorazione pari
al 10% (dieci per cento) della quota stessa. Non è ammessa la
contemporanea appartenenza ad associazioni od organizzazioni
le cui finalità e/o attività siano in aperto contrasto con le
finalità dell’Associazione.

L’associato non può svolgere in nome dell’Associazione
attività diverse da quelle elencate all’art.5 salvo quelle ad
esse accessorie o direttamente connesse.

Ogni prestazione a favore dell’Associazione da parte degli
Associati che ricoprono cariche elettive è a titolo gratuito.
Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere
dettagliatamente documentate.

Tutti gli Associati sono tenuti ad attenersi allo Statuto e a
rispettare il Regolamento dell’Associazione. Tutti gli
Associati sono tenuti ad impegnarsi a promuovere le finalità
dell’Associazione.

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha
diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea ivi
comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina degli organi
direttivi dell’Associazione.

Tutti gli Associati hanno il diritto di astenersi dallo
svolgere parte delle attività di cui all’art.5 od ad esse
connesse qualora ci fossero impedimenti di qualsiasi natura.

Art.7

Ammissione

Possono diventare associati tutti coloro che condividono le
finalità dell’Associazione.

La domanda di ammissione all’Associazione avviene attraverso
il deposito a mani, l’invio di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, o attraverso i mezzi telematici (internet,
posta elettronica) alla sede legale dell’Associazione e
contenente la richiesta espressa di ammissione, la
dichiarazione di adesione alle finalità di cui all’art.3 e la
sottoscrizione. Il tutto corredato da un succinto curriculum.

L’ammissione all’Associazione come Associato avviene con
approvazione unanime del Consiglio Esecutivo.

Il rifiuto all’ammissione da parte del Consiglio Esecutivo
deve essere motivato.

L’ammissione viene sancita attraverso l’iscrizione presso la
Sede centrale dell’Associazione o presso una delle sedi
distaccate.

Nel caso in cui la domanda di ammissione ad Associato sia
presentata da un minorenne, questa dovrà essere controfirmata
dall’esercente la potestà genitoriale.

La nomina di Associato ad Honorem, conferita a persone che si
siano particolarmente distinte negli ambiti propri
dell’Associazione, avviene per delibera all’unanimità del
Consiglio Esecutivo.

Art. 8

Cessazione

Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione per
dimissioni, per esclusione o per mancato pagamento della quota
associativa.

Art. 9

Esclusione

L’esclusione viene pronunciata dall’Assemblea degli Associati,
dopo aver sentito l’interessato, qualora vengano riscontrate
gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente
Statuto o per altri gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto con l’Associazione.

Art. 10

Quota Sociale

La quota sociale viene stabilita annualmente dal Consiglio
Esecutivo.

Nel caso di dimissioni o di esclusione di un Associato la
quota versata non sarà rimborsabile.

Art. 11

Organi

La struttura organizzativa dell’Associazione è composta da:

1. Assemblea

2. Consiglio Esecutivo, composto da almeno cinque e non più di
tredici Associati e comunque in numero dispari:

a) Presidente

b) Vice-Presidente

c) Segreteria (almeno due consiglieri)

d) Tesoriere

e) Consiglieri

3. Collegio dei Sindaci, composto da almeno tre e non più di
cinque Associati o esterni;

4. Collegio dei Garanti, composto da almeno tre e non più di
cinque Associati o esterni.

Art. l2

Assemblea

L’Assemblea Ordinaria generale degli Associati è convocata una
volta all’anno dal Presidente per l’approvazione delle
relazioni consuntive, delle linee programmatiche e del
bilancio preventivo redatto dal Consiglio Esecutivo. Alle
Assemblee possono partecipare tutti gli Associati in regola
con il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Esecutivo può deliberare la convocazione di
Assemblee Straordinarie di propria iniziativa o su richiesta
di almeno un quarto degli Associati.

Art. 13

Partecipazione

Le Assemblee sono convocate a mezzo di comunicazione scritta
e/o elettronica e/o telefax inviate agli associati almeno tre
mesi prima di quello fissato per la prima convocazione.

Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza della
maggioranza degli Associati. Qualora la maggioranza non
dovesse essere raggiunta in prima convocazione, le Assemblee
sono validamente costituite in seconda convocazione con la
presenza di qualsiasi numero di Associati, salvo che per le
delibere per le quali il presente statuto richieda quorum
deliberativi più elevati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati,
tuttavia nessun associato può rappresentare più di due
associati.

Ogni Associato può partecipare all’Assemblea, se lo desidera,
anche a distanza (teleconferenza); in ogni caso l’Associato si
assume ogni onere relativo al collegamento e accetta
implicitamente il rischio che la propria partecipazione sia
ridotta o annullata da eventuali problemi tecnici. La
partecipazione in teleconferenza, in qualsiasi forma ritenuta
accettabile dal Regolamento o dall’Assemblea, include
l’esercizio del diritto di voto, se posseduto.

Art. 14

Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea delibera in genere con il voto favorevole dei due
terzi degli Associati presenti in prima convocazione, e con
maggioranza semplice in seconda convocazione.

Per deliberare il rinnovo delle cariche l’Assemblea è
regolarmente costituita solo se presente la maggioranza degli
Associati.

Per deliberare modifiche allo Statuto è necessario il voto
favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario
il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Per governare i propri lavori l’Assemblea ha facoltà di
redigere un Regolamento Assembleare, che deve essere approvato
con voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Il Presidente, effettuate le verifiche preventive di rito
circa il numero dei partecipanti, dichiara aperta l’Assemblea,
provvede alla nomina di un relatore della attività e delle
delibere assembleari, legge l’ordine del giorno e dà inizio ai
lavori.

Art. 15

Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è l’organo responsabile della
conduzione dell’Associazione secondo le linee stabilite
dall’Assemblea, alla quale ha l’obbligo di presentare
annualmente la relazione consuntiva sull’attività svolta.

Il Consiglio Esecutivo è formato da un minimo di cinque ad un
massimo di tredici membri, eletti dall’Assemblea degli
Associati. Il Consiglio elegge al suo interno il Vice
Presidente e i componenti della Segreteria nonchè il Tesoriere
dell’Associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 90 (novanta)
giorni e tutte le volte che ne facciano richiesta il
Presidente dell’Associazione o almeno il 30% (trenta per
cento) dei Consiglieri.

Il Consiglio Esecutivo, stabilisce le linee organizzative,
gestisce e amministra l’Associazione, redige il rapporto
annuale che include il programma delle attività, compila
annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, redige le
proposte da sottomettere all’approvazione dell’assemblea.
Esso, inoltre, compie ogni altro atto non espressamente
riservato all’Assemblea.

Il Consiglio Esecutivo determina la quota sociale annuale e
delibera sull’ammissione di nuovi Associati. Il Consiglio
Esecutivo dispone della sospensione degli Associati secondo
l’art.7 dello Statuto e può proporre l’esclusione secondo
l’art.11 dello Statuto.

Il Consiglio Esecutivo è investito di tutti i poteri per
l’attuazione dello Statuto e delle delibere dell’Assemblea e
di ogni altra operazione necessaria al raggiungimento degli
scopi associativi.

I membri dimissionari o che non abbiano partecipato alle
riunioni senza giustificato motivo per almeno cinque volte
consecutive vengono sostituiti con delibera del Consiglio
Esecutivo, il quale nomina a maggioranza semplice, fino alla
successiva Assemblea, un sostituto.

Il Consiglio Esecutivo viene eletto ogni tre anni e rimane in
carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

Art. 16

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente della Associazione è eletto dall’Assemblea degli
Associati ed è membro del Consiglio Esecutivo.

Al Presidente compete la rappresentanza legale
dell’Associazione, convoca l‘Assemblea Ordinaria degli
Associati almeno una volta all’anno e la presiede. In caso di
assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente vengono
assunte dal Vice Presidente o, in mancanza di quest’ultimo, da
un altro membro del Consiglio Esecutivo nominato dallo stesso.

In caso di terze o successive votazioni in parità, il voto del
Presidente determina la decisione assunta.

Art. 17

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo delle attività
finanziarie e contabili dell’Associazione. È composto da
almeno tre e non più di cinque persone, eventualmente anche
non Associate, nominate dall’Assemblea. Il Collegio dei
Sindaci dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Sindaci elegge al suo interno un proprio
Presidente, e delibera a maggioranza semplice; in caso di
terze o successive votazioni in parità il voto del Presidente
determina la deliberazione.

I membri del Consiglio Esecutivo non possono essere Sindaci.

Art. 18

Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è l’organo competente per
l’interpretazione dello Statuto e il rispetto delle norme
statutarie. Vigila sul funzionamento degli organi sociali e
sull’applicazione dello Statuto e del Regolamento da parte del
Consiglio Esecutivo. Dura in carica quattro anni ed è composto
da almeno tre e non più di cinque persone, eventualmente anche
non Associate, nominate dall’Assemblea.

Il Collegio dei Garanti elegge al suo interno un proprio
Presidente, e delibera a maggioranza semplice; in caso di
terze o successive votazioni in parità il voto del Presidente
dei Garanti determina la deliberazione.

I membri del Consiglio Esecutivo non possono essere Garanti.

Art. 19

Segreteria

La Segreteria è l’organo di gestione documentale
dell’Associazione; i suoi membri, in numero di almeno due,
sono scelti dal Consiglio Esecutivo al suo interno. La
Segreteria realizza tutti gli obiettivi indicati dal Consiglio
 Esecutivo.

Art. 20

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Esecutivo al suo
interno. Ha l’obbligo di compilare annualmente una bozza di
relazione consuntiva, congiuntamente al rendiconto economico e
finanziario (preventivo e consuntivo). Il Tesoriere amministra
il fondo comune dell’Associazione secondo la diligenza del
buon padre di famiglia.

Art. 21

Poteri sostitutivi

Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente quando
necessario. Le funzioni del Tesoriere possono essere
temporaneamente surrogate dalla Segreteria. Gli occupanti le
cariche interne al Consiglio Esecutivo possono essere rimossi
dall’Assemblea, con voto favorevole dei due terzi degli aventi
diritto. Ogni Associato o persona che ricopra qualunque
incarico può essere rimosso dall’Assemblea, con voto
favorevole dei due terzi. Gli incarichi vacanti sono conferiti
quanto prima in seguito a nomina degli organi competenti,
nella prima seduta disponibile.

Art. 22

Dimissioni

Gli Associati possono dimettersi dall’Associazione o da
qualunque incarico in qualunque momento, presentando
comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento al Consiglio Esecutivo. Gli effetti
delle dimissioni da un incarico, si hanno a partire
dall’entrata in carica del sostituto, se previsto, o dal
giorno successivo all’accettazione da parte del Consiglio
Esecutivo il quale ne deve dare pronta comunicazione
all’interessato. Le dimissioni si considerano in ogni caso
sempre effettive non oltre il decimo giorno solare a partire
da quello di presentazione al Consiglio.

Art. 23

Esercizio Sociale e Bilanci

L’esercizio finanziario va dal primo di gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno. Il Tesoriere è tenuto espressamente
alla redazione di adeguate bozze di rendiconti economico-finanziari, approvati annualmente dall’Assemblea.

La documentazione economica dell’Associazione è conservata a
cura del Tesoriere in accordo con la Segreteria per almeno
cinque anni, con particolare attenzione per quanto riguarda
l’indicazione dei soggetti eroganti le risorse economiche
eventualmente acquisite.

I bilanci, lo stato patrimoniale e il conto economico
dell’anno finanziario sono a disposizione di ogni Associato e
di chi abbia contribuito al finanziamento dell’Associazione.

Art. 24

Regolamento

L’Assemblea stabilisce un percorso di elaborazione e
approvazione del Regolamento dell’Associazione, che preveda in
ogni caso il Collegio dei Garanti.

Il Regolamento non può essere in contrasto con lo Statuto, le
 cui disposizioni sono in ogni caso prevalenti.

Il Regolamento può accogliere o inserire come sue parti i
Regolamenti dei singoli organi sociali collettivi.

Competente per l’interpretazione del Regolamento è il Collegio
dei Garanti.

Art. 25

Protocollo decisionale

L’Assemblea può formulare un protocollo decisionale per
l’assunzione di decisioni al di fuori delle proprie riunioni.

Art. 26

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
degli Associati con il voto favorevole dei tre quarti degli
aventi diritto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione
dell’Associazione il patrimonio di questa dovrà essere
devoluto, su delibera della stessa Assemblea, dopo la
liquidazione, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità
sociale o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996, n°
662, e salvo ogni diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 27

Modifiche allo Statuto

Per deliberare modifiche allo Statuto è necessario il voto
favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

La forma democratica dell’Associazione non può essere
modificata.

Art. 28

Sedi distaccate e Collegio arbitrale

L’Associazione potrà costituire delle sedi distaccate nei
luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere
gli scopi sociali.

Le sedi distaccate potranno avere sede sia in Italia che
all’estero: in entrambi i casi le norme contenute nel presente
Statuto dovranno sempre essere osservate scrupolosamente.

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli
Associati saranno devolute all’esclusiva competenza di un
collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali
nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente,
dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del
Tribunale di Firenze.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio
arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata
da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla
data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data
in cui la parte ritiene di aver ricevuto il pregiudizio, ne
sia venuta a conoscenza, indicando al contempo il nominativo
del proprio arbitro.

L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il
successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento
della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto
l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte promuovente,
dal Presidente del Tribunale di Firenze.

L’arbitrato avrà sede in Firenze, ed il Collegio giudicherà ed
adotterà il lodo “ex bono et aequo” con la massima libertà di
forma.

Art. 29

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’atto
costitutivo si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia e alle norme del Codice Civile.

F.ti CARLOTTA CARBONAI – FRANCESCA FIASCHI – FRANCESCO
POMICINO – GEORGIA CARDOSI – ANNIKA CATTANEO – VALERIA POLIZZI
- FABIANA PANOZZO – VITTORIO DI LELLA NOTAIO (sigillo).